Lo Statuto

Art.1

“La Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia APS” acronimo DSPVG APS, associazione di promozione sociale ha sede in Trieste. È un’associazione riconosciuta con Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 luglio 2003 con cui è stata iscritta nel registro della personalità giuridica. L’associazione non persegue scopi di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità civile con l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, svolge attività in favore degli interessati interni e soprattutto esterni all’associazione di interesse generale, in modo specifico gestione e organizzazione di attività culturali, artistiche di interesse sociale e di formazione e didattica, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di cui l’art. 5 del Codice del terzo settore (acronimo CTS). Essa ha il compito di promuovere studi storici relativi soprattutto alla Venezia Giulia e i territori limitrofi, di raccoglierne e pubblicare le fonti, come ad esempio codici diplomatici, raccolte statutarie, e di cronache, schedari, regesti, ed inventari: di organizzare manifestazioni a questo fine ( convegni, congressi), di diffondere la conoscenza della storia regionale, di tutelarne il patrimonio storico ed artistico, di formulare pareri in materia toponomastica che le è conferita dalla Legge 23 giugno 1927 (G.U. 18-7›19Z7 n. 164). A norma dell’articolo 6 del CTS, l’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, strumentali e secondarie rispetto a quelle espressamente indicate nello statuto. Per l’eventuale attività di volontari esterni si rispetterà quanto prescritto dall’art 17 del CTS. ln base agli artt. 4 e 35, comma 1, del CTS-D.Lgs. 117/2017e s.m.i., la DSPVG APS è apartitica e aconfessionale, esclude discriminazioni razziali; è caratterizzata dall’assenza di scopo di lucro; agisce e opera perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale attraverso e nella cultura, con apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, dei volontari corrispondenti o delle persone aderenti agli enti associati, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più attività di interesse generale cui all’art.5 del CTS-D.Lgs. 117/2017e s.m.i. L’acronimo APS (Associazione di promozione sociale) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Per quanto riguarda l’utilizzo dell’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), esso, all’interno della denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo a seguito della trasmigrazione in apposita sezione del RUNTS, quando operativo. La DSPVG APS ha sede legale in via A. La Marmora 17, presso Archivio di Stato, Trieste.

Art.2

La DSPVG APS è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico L’Assemblea dei Soci può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla DSPVG APS, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della DSPVG APS. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.3

I Soci o Deputati sono eletti fra coloro che, per mezzo di pubblicazioni o di altre attività specifiche nel campo degli studi, hanno dimostrato di poter efficacemente cooperare al raggiungimento dei fini della Deputazione. La loro elezione su proposta del Consiglio direttivo, previa segnalazione di almeno due Soci o dagli stessi candidati, è deliberata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, verificate le corrispondenze alle finalità e alle caratteristiche dell’associazione. Il loro numero è fissato in venti. Dopo una permanenza di venti anni nella posizione, i Soci passano in soprannumero con la qualifica di “Deputati emeriti”, conservando tutte le prerogative dei Deputati. l relativi posti sono dichiarati vacanti. Non si prevede una quota sociale nell’ DSPVG APS, pur accettando libere donazioni dei Soci e di estimatori delle attività.
Sono associati della DSPVG APS le persone fisiche e altre associazioni di volontariato che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire alla DSPVG APS altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il numero degli associati non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione alla DSPVG APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione di un deputato, consenziente l’interessato, o su domanda dell’interessato stesso secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. ln caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Generale dei Soci in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art.4

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta, almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dalla DSPVG APS mediante il giudizio dell’Assemblea dei Soci. L’invito a comparire davanti all’Assemblea dei Soci dovrà essere inviato all’associato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea sociale; la mancata presentazione, salvo giustificato motivo reso noto almeno durante la suddetta riunione, equivarrà a rinuncia. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.5

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee Generali dei Soci; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19; votare in Assemblea Generale dei Soci se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.: usufruire del materiale bibliografico, archivistico e scientifico di ragione della DSPVG APS. Hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.

Art.6

L’associato essendo volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.7

La Deputazione si compone di Soci (o Deputati, così chiamati dalla fondazione delle Deputazioni di Storia Patria, per cui si conserva nel presente Statuto la storica denominazione).

Organi della Deputazione sono:
– l’Assemblea dei Soci (o Deputati);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art.8

Per la natura dell’associazione di ricerca e di divulgazione culturale, sono previsti corrispondenti della Deputazione, che aggregati all’associazione affiancano volontariamente i Deputati nelle ricerche e attività scientifiche, di divulgazione, di promozione culturale e sociale della Deputazione, creano una rete di comunicazione e crescita scientifica. Essi sono distinti nelle seguenti categorie:
a) Corrispondenti ordinari;
b) Corrispondenti nazionali;
c) Corrispondenti esteri
Tutti i corrispondenti sono nominati dall’Assemblea dei Deputati, salvo quanto è stabilito nell’art. 5.

Art.9

Corrispondenti nazionali possono essere votati, su proposta di Deputati 0 per offerta della collaborazione da parte di studiosi disponibili, i cittadini italiani cultori di storia o di materie affini, ai quali siano dovuti scritti ragguardevoli concernenti la Venezia Giulia. Il loro numero non può essere superiore a venticinque. Corrispondenti esteri possono essere votati, su proposta di almeno Deputati, o per offerta della collaborazione da parte di studiosi disponibili, gli studiosi di altra cittadinanza che abbiano illustrato la Venezia Giulia con scritti importanti di storia o di argomenti affini. Il loro numero non può essere superiore a sette. Possono essere votati corrispondenti ordinari coloro che ne abbiano fatta domanda o si siano offerti a collaborare liberamente alle attività culturali e sociali dell’Associazione partecipando alle sue iniziative. Il loro numero non può essere superiore a settantacinque.

Art.10

L’Assemblea ordinaria e composta da tutti i Soci Deputati. È convocata in adunanza ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno; in adunanza straordinaria ogniqualvolta sia giudicato necessario da almeno un terzo dei Deputati. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno otto giorni prima della data fissata e contenere l’ordine del giorno dei lavori. Qualora siano previste votazioni per la nomina di nuovi Soci Deputati, l’invito deve essere spedito quindici giorni prima. Nell’adunanza ordinaria sarà tenuta una manifestazione a carattere scientifico. È consentita l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa o vota a norma dell’art 24 comma 4 del CTS.

Art.11

L’assemblea dei Soci Deputati elegge i Deputati e tra questi i membri del Consiglio Direttivo; elegge i Soci, nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, il collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull’esclusione degli associati per manifesta indegnità o gravi scorrettezze nei confronti dell’associazione, delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Ogni associato può rappresentare altri due associati, se impediti.

Art.12

L’Assemblea straordinaria ha la possibilità di modificare lo Statuto e l’eventuale regolamento DSPVG APS con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni associato può rappresentare altri due associati. Il verbale di modifiche allo Statuto, del Regolamento e delle delibere di scioglimento di DSPVG APS deve essere redatto da un notaio.

Art.13

Per la validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria occorre che sia presente almeno la metà dei Deputati più uno. È valida qualunque sia il numero dei presenti nella seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, alla distanza di almeno un’ora. Le deliberazioni dell’Assemblea si intendono valide se adottate a maggioranza di voti. ln caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I Soci Deputati che non possono intervenirvi hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro Deputato presente in Assemblea mediante delega scritta. Le adunanze possono tenersi sia nella sede ufficiale sia in altra località che il Consiglio direttivo riterrà opportuno prescegliere.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione. I membri del Consiglio direttivo; vengono eletti nel numero di sette dall’Assemblea tra i deputati a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto (art 26, comma 2 CTS). All’interno del Consiglio direttivo costituito nella prima seduta dopo le elezioni triennali, sono eletti il Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore delle pubblicazioni, due Consiglieri componenti del Direttivo. I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze decadono dalla carica. Alla loro sostituzione provvede il Consiglio, per chiamata del primo dei non eletti.

Art.15

I Registri conservati dall’Associazione sono l’elenco Soci Deputati e dei Corrispondenti, i libri delle adunanze, le deliberazioni delle assemblee, dell’organo di controllo conservati nella sede della Deputazione il registro dei volontari. I Soci hanno il diritto di consultarli, come pure i Corrispondenti che collaborano con l’Associazione che offrono le loro competenze scientifiche all’associazione.

Art.16

Il Consiglio direttivo provvede all’amministrazione ed alle attività della Deputazione, delibera su tutto quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, indice convegni periodici, organizza manifestazioni e prende tutte quelle iniziative che sono nell’interesse dell’istituto, in conformità al piano di lavoro approvato in Assemblea. Esso delibera a maggioranza di voti e le sue adunanze sono valide quando siano presenti non meno di quattro dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Art.17

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione; convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, promuove e dirige in genere tutte le attività dell’istituto; firma i diplomi e gli altri provvedimenti di nomina. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Deputato più anziano nel ruolo di Deputato. Il Segretario assolve tutte le mansioni inerenti al suo ufficio, tra cui le verbalizzazioni, e tutte le altre che gli possono essere affidate dal Consiglio. Il Tesoriere ha in consegna, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della Deputazione, provvede alla riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie, al pagamento delle spese ordinarie e – su mandato del Presidente – di quelle straordinarie; compila e presenta al Presidente il bilancio consuntivo dell’anno sociale trascorso ed il preventivo di quello in corso, provvede alla conservazione di tutti i registri ed alla contabilità della Deputazione.

Art.18

Il collegio dei revisori dei conti, a norma dell’art 11, viene nominato dall’Assemblea dei Deputati, anche se non vengono superati i limiti di attivo, ricavi, rendite, proventi, entrate, eventuali dipendenti previsti dall’art 30 del CTS.

Art.19

La Deputazione promuove almeno un Convegno di studio ogni anno, con lo scopo di far conoscere la propria attività scientifica e di tenere una o più relazioni o comunicazioni di cui vengono incaricati Deputati o Soci; altre comunicazioni possono essere tenute, previo l’accordo con il Consiglio direttivo. I convegni scientifici della Deputazione sono pubblici.

Art.20

La Deputazione cura l’edizione di due serie di pubblicazioni, l’una di carattere periodico, “Quaderni Giuliani di Storia”, e l’altra costituita da volumi autonomi. I “Quaderni” comprendono, oltre a studi monografici, edizioni di documenti e rassegne bibliografiche, gli “Atti” della Deputazione. Nei volumi autonomi sono pubblicate fonti (statuti, cronache, diari, epistolari) e ricerche di carattere monografico concernenti la storia, la cultura e l’arte della Venezia Giulia: la Deputazione, oltre a promuovere queste edizioni, può farsene editrice essa stessa. La responsabilità delle pubblicazioni spetta al Consiglio direttivo, quale Comitato di redazione. Su richiesta del Direttore delle pubblicazioni e con l’approvazione del Consiglio direttivo, al Comitato di redazione possono essere aggregati altri membri. Ogni lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente e a sue spese diventa proprietà della medesima. La Deputazione ha facoltà di autorizzarne la riedizione o l’ulteriore utilizzazione. Per acquisti, scambi, donazioni la Deputazione dispone di una biblioteca e di archivi privati collocati presso l’archivio di Stato di Trieste.

Art.21

Il patrimonio della Deputazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte degli enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti la Deputazione dispone delle seguenti entrate: contributi liberi da Soci Deputati, Corrispondenti o qualunque voglia sostenere l’attività della Deputazione, eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o di qualsiasi altro genere; redditi derivanti dal suo patrimonio, introiti realizzati nello svolgimento della propria attività. Nell’eventualità di assunzioni di personale sarà seguito quanto disposto dall’art 16 CTS.

Art.22

La DSPVG APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del CTS-D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato da DSPVG VG.

Art.23

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del CTS-D.Lgs. 117/2017. La DSPVS APS stessa può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Art.24

Per quanto riguarda il coinvolgimento con enti del Terzo Settore in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, e la stipula di eventuali convenzioni, si fa riferimento agli artt. 55 e 56 del CTS.

Art.25

A norma dell’art 8 comma 2 del CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Deputazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art.26

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Deputati convocati in assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni presente può rappresentare in delega al massimo due altri Deputati. Le proposte di modificazioni devono essere presentate dal Consiglio direttivo o da almeno cinque Deputati. ln questo secondo caso il Consiglio direttivo deve convocare l’Assemblea dei Deputati entro tre mesi dalla data di presentazione delle proposte, per deliberare in merito.

Art. 27

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del CFS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento e si rinvia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali del Codice civile e del CTS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 29

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del CTS-D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS-D.Lgs. 117/2017. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento e si rinvia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali del Codice civile e del CFS-D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..