Art.1
La Deputazione di Storia
Patria per la Venezia Giulia ha sede in Trieste. Essa ha il compito di
promuovere gli studi storici relativi alla Venezia Giulia, di
raccoglierne e pubblicarne le fonti, come ad esempio codici diplomatici,
raccolte statutarie e di cronache, schedari, regesti ed inventari; di
organizzare manifestazioni a questo fine (convegni, congressi), di
diffondere la conoscenza della storia regionale, di tutelarne il
patrimonio storico ed artistico, di formulare pareri in materia di
toponomastica.
Art.2
La Deputazione si compone di Deputati e di Soci, che costituiscono il Corpo Accademico. Organi della Deputazione sono:
– il Corpo Accademico;
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art.3
I Deputati sono scelti fra
coloro che, per mezzo di pubblicazioni o di altre attività specifiche
nel campo degli studi, hanno dimostrato di poter efficacemente cooperare
al raggiungimento dei fini della Deputazione. La loro designazione, su
proposta del Consiglio direttivo, previa segnalazione di almeno due
Deputati, è deliberata dall’Assemblea dei Deputati a maggioranza di voti
e a scrutinio segreto. Il loro numero è fissato in venti.Dopo una
permanenza di venti anni nella posizione, i Deputati passano in
soprannumero con la qualifica di “Deputati emeriti”, conservando tutte
le prerogative dei Deputati. I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Tutti i Deputati ricevono gratuitamente le pubblicazioni sociali.
Art.4
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) onorari;
b) benemeriti;
c) corrispondenti nazionali;
d) corrispondenti esteri;
e) ordinari.
Tutti i Soci sono nominati dall’Assemblea dei Deputati, salvo quanto è stabilito nell’art. 5.
Art.5
Possono essere nominati
soci onorari, su proposta di almeno sei Deputati, coloro che abbiano
giovato in modo cospicuo all’attività della Deputazione, o che abbiano
acquisito meriti eccezionali per gli studi storici della Venezia Giulia.
Il loro numero non può essere superiore a cinque. Sono inoltre
considerati Soci onorari pro tempore il Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia, i Presidenti delle province di Trieste e di
Gorizia, e i Sindaci delle città capoluogo delle stesse province.
Art.6
Possono essere nominati
Soci benemeriti, su proposta del Consiglio direttivo, coloro che con
cospicui contributi in danaro e con l’apporto di altri beni abbiano dato
notevole incremento all’attività della Deputazione. Il loro numero non
può essere superiore a cinque.
Art.7
Soci corrispondenti
nazionali possono essere nominati, su proposta di almeno cinque
Deputati, i cittadini italiani cultori di storia o di materie affini, ai
quali siano dovuti scritti ragguardevoli concernenti la Venezia Giulia.
Essi hanno diritto di acquistare le pubblicazioni della Deputazione
alla metà del prezzo di copertina. Il loro numero non può essere
superiore a venticinque.
Art.8
Soci corrispondenti esteri
possono essere nominati, su proposta di almeno cinque Deputati, gli
studiosi di altra cittadinanza che abbiano illustrato la Venezia Giulia
con scritti importanti di storia o di argomenti affini. Il loro numero
non può essere superiore a sette. Essi, al pari dei Soci onorari e
benemeriti, hanno diritto di ricevere gratuitamente il periodico sociale
“Quaderni Giuliani di Storia” e di acquistare le altre edizioni alla
metà del prezzo di copertina.
Art.9
Possono essere nominati
Soci ordinari coloro che ne abbiano fatta domanda al Presidente della
Deputazione. Con l’ammissione nel Corpo accademico essi hanno diritto di
acquistare le edizioni della Deputazione con l’abbuono del 30% sul
prezzo di copertina. Il loro numero non può essere superiore a
settantacinque.
Art.10
L’Assemblea è composta da
tutti i Deputati. È convocata in adunanza ordinaria entro il primo
quadrimestre di ogni anno; in adunanza straordinaria ogniqualvolta sia
giudicato necessario da almeno un terzo dei Deputati. Gli avvisi di
convocazione devono essere spediti almeno otto giorni prima della data
fissata e contenere l’ordine del giorno dei lavori. Qualora siano
previste votazioni per la nomina di nuovi Deputati o Soci, l’invito deve
essere spedito quindici giorni prima. Nell’adunanza ordinaria sarà
tenuta una manifestazione a carattere scientifico.
Art.11
L’Assemblea elegge i
Deputati e il Consiglio direttivo; nomina i Soci, salvo quanto è
stabilito nell’art. 5; approva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, la relazione annuale, il piano di lavoro predisposto
annualmente dal Consiglio direttivo; nomina il Collegio dei revisori dei
conti.
Art.12
Per la validità
dell’Assemblea ordinaria occorre che sia presente almeno la metà dei
Deputati più uno. È valida qualunque sia il numero dei presenti nella
seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della
prima, alla distanza di almeno un’ora. Le deliberazioni dell’Assemblea
si intendono valide se adottate a maggioranza di voti. In caso di parità
di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I
Deputati che non possono intervenirvi hanno facoltà di farsi
rappresentare da un altro Deputato presente in Assemblea mediante delega
scritta. Le adunanze possono tenersi sia nella sede ufficiale sia in
altra località che il Consiglio direttivo riterrà opportuno
prescegliere.
Art.13
Il Consiglio direttivo è
composto dal Presidente, da un Vice Presidente, del Segretario, dal
Tesoriere e da due Consiglieri, tutti eletti dall’Assemblea dei
Deputati, a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto. Il Consiglio
nomina quale Direttore delle pubblicazioni della Deputazione un Deputato
o un Socio, che entra a far parte di diritto del Consiglio stesso.
Qualora il Direttore nominato ne faccia già parte, il suo posto nel
Consiglio direttivo sarà occupato dal primo dei non eletti. Il Consiglio
dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri
del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre
adunanze decadono dalla carica. Alla loro sostituzione provvede il
Consiglio, per chiamata del primo dei non eletti.
Art.14
Il Consiglio direttivo
provvede all’amministrazione ed alle attività della Deputazione,
delibera su tutto quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, indice
convegni periodici, organizza manifestazioni e prende tutte quelle
iniziative che sono nell’interesse dell’istituto, in conformità al piano
di lavoro approvato in Assemblea. Esso delibera a maggioranza di voti e
le sue adunanze sono valide quando siano presenti non meno di quattro
dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente o di chi ne fa le veci. Il Consiglio direttivo è convocato
dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di
almeno tre dei suoi componenti.
Art.15
Il Presidente ha la
rappresentanza legale della Deputazione; convoca e presiede le adunanze
del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, promuove e dirige in genere
tutte le attività dell’istituto; firma i diplomi e gli altri
provvedimenti di nomina.
Art.16
In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dal
Deputato più anziano nel ruolo di Deputato.
Art.17
Il Segretario assolve tutte
le mansioni inerenti al suo ufficio, tra cui le verbalizzazioni, e
tutte le altre che gli possono essere affidate dal Consiglio.
Art.18
Il Tesoriere ha in
consegna, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della
Deputazione, provvede alla riscossione delle entrate ordinarie e
straordinarie, al pagamento delle spese ordinarie e – su mandato del
Presidente – di quelle straordinarie; compila e presenta al Presidente
il bilancio consuntivo dell’anno sociale trascorso ed il preventivo di
quello in corso, provvede alla conservazione di tutti i registri ed alla
contabilità della Deputazione.
Art.19
Il Collegio dei revisori
dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, che possono
essere anche estranei alla Deputazione. I revisori dei conti restano in
carica tre anni. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni
trimestre. I revisori dei conti curano la tenuta del libro dei verbali
delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio, partecipano di
diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con
facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare
tenuta della contabilità della Deputazione e dei relativi libri e
registri, dando parere sui bilanci consuntivo e preventivo.
Art.20
La Deputazione promuove
almeno un Convegno di studio ogni anno, con lo scopo di far conoscere la
propria attività scientifica e di tenere una o più relazioni o
comunicazioni di cui vengono incaricati Deputati o Soci; altre
comunicazioni possono essere tenute, previo l’accordo con il Consiglio
direttivo. I convegni scientifici della Deputazione sono pubblici.
Art.21
La Deputazione cura
l’edizione di due serie di pubblicazioni, l’una di carattere periodico,
“Quaderni Giuliani di Storia”, e l’altra costituita da volumi autonomi. I
“Quaderni” comprendono, oltre a studi monografici, edizioni di
documenti e rassegne bibliografiche, gli “Atti” della Deputazione. Nei
volumi autonomi sono pubblicate fonti (statuti, cronache, diari,
epistolari) e ricerche di carattere monografico concernenti la storia,
la cultura e l’arte della Venezia Giulia: la Deputazione, oltre a
promuovere queste edizioni, può farsene editrice essa stessa.
Art.22
La responsabilità delle
pubblicazioni spetta al Consiglio direttivo, quale Comitato di
redazione. Su richiesta del Direttore delle pubblicazioni e con
l’approvazione del Consiglio direttivo, al Comitato di redazione possono
essere aggregati altri membri.
Art.23
Ogni lavoro pubblicato
dalla Deputazione direttamente e a sue spese diventa proprietà della
medesima. La Deputazione ha facoltà di autorizzarne la riedizione o
l’ulteriore utilizzazione. L’autore degli eventuali volumi autonomi ha
diritto a venticinque esemplari. Gli autori di ogni scritto inserito nei
“Quaderni” hanno diritto a 25 estratti del medesimo.
Art.24
Il patrimonio della
Deputazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla
stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte degli
enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi
netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti la Deputazione
dispone delle seguenti entrate: contributi, eventuali, erogati da enti
pubblici e privati o di qualsiasi altro genere; redditi derivanti dal
suo patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della propria
attività.
Art.25
Alla Deputazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
della Deputazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre
associazioni con finalità analoghe che per legge, Statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Deputazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse.
Art.26
Per modificare il presente
statuto occorre la presenza fisica di almeno tre quarti dei Deputati
convocati in Assemblea straordinaria ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le proposte di
modificazioni devono essere presentate dal Consiglio direttivo o da
almeno cinque deputati. In questo secondo caso il Consiglio direttivo
deve convocare l’Assemblea dei deputati entro tre mesi dalla data di
presentazione delle proposte, per deliberare in merito.
Art. 27
L’estinzione dell’Ente avviene su proposta del Consiglio direttivo e col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l’Assemblea, che contestualmente delibera la devoluzione dei beni a favore di altra Associazione o Fondazione similare.